Aggiornamento normativo per la formazione ECM in merito all’emergenza Covid-19 per l’anno 2020

Aggiornamento normativo per la formazione ECM in merito all’emergenza Covid-19 per l’anno 2020

22 Dicembre 2020 Off Di admin

L’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41ha stabilito che “I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi professionisti, attraverso l’attività  di  formazione  continua  in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività  professionale,  come  disposto  dall’articolo  16-bis  del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già’ maturati da coloro  che,  in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere la propria attività’ professionale».

Nel Decreto Legge  n. 34 del 19/05/2020 convertito con modifiche dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 5 bis contenente le disposizioni in materia di formazione continua in medicina, viene espressamente stabilito che “I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

Il testo approvato va a colmare la disparità di trattamento conseguente alla mancata estensione del bonus a tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie escluse dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Si rimanda alle disposizioni della Commissione Nazionale della Formazione Continua per conoscere le modalità operative per far valere il bonus spettante.

Fonte: www.onb.it